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Autocertificazione: Guida all'autocertificazione

Scegli la tua autocertificazione
- Dati anagrafici e di Stato Civile
- Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni
- Dichiarazioni sostitutive di Atto di Notorietà
Cosa non si può autocertificare:
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
in cui l’autocertificazione non è ammessa ma devono essere esibiti
i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio,
rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero,
certificati sanitari e veterinari, certificati di conformità CE,
certificati di marchi e brevetti.
Come si fa l’autocertificazione e chi la può fare:
La dichiarazione sostitutiva di certificazione va presentata in
carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica di firma
e senza bollo. Può essere presentata da un’altra persona o essere
inviata per posta o per fax.
Possono fare l’autocertificazione: i cittadini italiani,
i cittadini della Comunità Europea e i cittadini extracomunitari
residenti in Italia (quest’ultimi, però, possono autocertificare
solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici
e privati italiani).
Cos’è e come si fa la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
Possono essere attestate con dichiarazione sotitutiva di atto di notorietà tutte
le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell’interessato,
e non contenute nell’elenco precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non fosse collegata ad alcuna
domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o tramite altra persona.
Quando, invece, è collegata ad una domanda, anche se presentata in un momento successivo,
non deve essere autenticata (e quindi non si applica la marca da bollo), deve essere firmata
davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, o inviata per posta o per fax
insieme alla fotocopia del documento d’identità di colui che firma.
Dov’è utilizzabile:
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi
altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità
e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono
essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Allo sportello l’impiegato non può rifiutarsi di accettare l’autocertificazione:
Mentre i privati, le aziende private, le banche, le assicurazioni, i notai e i tribunali non sono tenuti
ad accettare l’autocertificazione, il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non
ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano
tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e
rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo
nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo
di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto
di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Come comportarsi in caso di rifiuto:
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato
accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica
al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in
cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta,
il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del
ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro.
Autentica di copia:
La copia autentica di un documento che deve essere presentata all’amministrazione pubblica può
essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato o presso il quale è depositato l’originale,
da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco,
ma anche dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione.
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere.
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.
La legge, infatti, prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti in caso di false dichiarazioni.
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Legislazione in materia di autocertificazione ...
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